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Si può assumere il coniuge o un parente come assistente alla persona disabile?

Articolo di Chiara Bullo

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Vediamo i casi in cui  è possibile costituire un contratto di lavoro domestico tra parenti o affini per lavoro domestico e di assistenza

Prendersi cura di un familiare non autosufficiente è un compito molto impegnativo: sono tante le difficoltà che affrontano le persone che conciliano il lavoro al ruolo di assistente familiare.
Forse alcuni non sanno che in alcuni casi è possibile assumere a tutti gli effetti il familiare, coniuge, parente o affine che presta l’assistenza, pagandogli un regolare stipendio, versando i contributi che gli spettano e, talvolta, ricevendo un rimborso dal proprio Comune.

IL LAVORO DOMESTICO – É la legge del 31 dicembre 1971, n. 1403 a disciplinare questa possibilità stabilendo che “I lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, che prestano lavoro subordinato presso uno o più datori di lavoro, con retribuzione in danaro od in natura” sono soggetti a:

  • assicurazioni per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, contro la tubercolosi e la disoccupazione involontaria
  • alle norme sugli assegni familiari
  • all’assicurazione contro le malattie
  • all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro

La normativa apre la possibilità di assunzione a coniugi e familiari nell’affermazione: “l’esistenza di vincoli di parentela od affinità tra datore di lavoro e lavoratore non esclude l’obbligo assicurativo”dando così la facoltà di stipulare regolari contratti di lavoro domestico tra familiari, coniugi e parenti.

ECCEZIONI ALLA GRATUITÀ – Di norma, stando alla giurisprudenza, il lavoro prestato in ambito familiare può presumersi a titolo gratuito per il solo fatto che il fruitore sia uno stretto congiunto. Tale impostazione giustificata la presunzione di gratuità per via degli affetti familiari, dei rapporti di parentela e della comunanza di interessi, motivazioni e cause che a rigor di logica giustificano la svolgimento di attività di cura a titolo gratuito.
Esiste però la possibilità di stipulare contratti di lavoro domestico tra familiari nel caso in cui sussistano delle condizioni specifiche di non autosufficienza del familiare datore di lavoro o, solo per familiari non conviventi, in cui si possa dimostrare l’onerosità della prestazione e la subordinazione del lavoratore.
Questa facoltà è riscontrabile all’art 1 comma 3 della  l. n. 1403 del 31 dicembre 1971, e prevede che la possibilità di costituzione di un contratto di lavoro sia valida sia per i coniugi sia per i familiari fino al terzo grado, conviventi o meno, con differenti modalità. Continua a leggere “Si può assumere il coniuge o un parente come assistente alla persona disabile?”